Oneri informativi per cittadini e imprese

Art. 34, c.1, 2 - Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Link alla sezione modulistica per le famiglie, per gli studenti, per il personale dipendente e per gli esperti esterni.

Accesso agli Atti ai sensi della Legge 241 del 1990

 

Amministrazione, consulenti e collaboratori

 

Autocertificazioni

 

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

 

Istanza di accesso civico

 
Moduli generici per genitori
 
Moduli ad uso del personale dipendente
 
Privacy
 
Link alla pagina contenente lo Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi (Art. 2 comma 3 D.L. n. 179/2012)

 


Categoria: Amministrazione trasparenteData di pubblicazione: 19/08/2013
Sottocategoria: Disposizioni GeneraliData ultima modifica: 10/03/2018 17:58:15
Inserita da D.S.Visualizzazioni: 805
Top news: NoPrimo piano: No